Nuova ordinanza regionale in vigore dal 1 Giugno al 14 Giugno, su l’emrgenza covid-19, con alcune novità ed altre conferme di disposizioni gia in atto, che brevemente riassumiamo

  • SPOSTAMENTI E’ possibile spostarsi all’interno della regione senza limitazioni, non ci sono limitazioni sul numero delle persone che si possono incontrare contemporaneamente, permane però il divieto di assembramento e di mantenimento della distanza fino al 2 Giugno divieto di spostarsi in altre regioni se non per esigenze lavorative o motivata urgenza, è consentito comunque il rientro verso il proprio domicilio o residenza. Per le persone sottoposte a quarantena, o che presentano sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5 °C, resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione
  • MASCHERINE in Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.
  • MEZZI DI TRASPORTO continua l’obbligo di indossare la mascherina in stazione, alla fermata, sul treno, bus o metro, non sono forniti dalla società di trasporto. su i mezzi non utilizzare i sedili contrassegnati.
  • ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVA dal 1 Giugno riaprono piscine e palestre nel rispetto delle indicazioni prescritte per questo tipo di attività. Da ricordare che per chi svolge attività motoria intensa, non vi è obbligo di indossare la mascherina durante l’attività, ma solo alla sua conclusione. Sono consentiti inoltre sia il volo che la navigazione da diporto .
  • CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE rimangono in vigire le prescrizioni dettate il 17 Maggio: acceso con mascherina o indumento di protezione, accessi contingentati, misura della temperatura
  • ATTIVITA’ ECONOMICHE Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:
  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi
  • Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni)
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche

Nella sezione DOCUMENTI di questo sito, potrete scaricare l’ ORDINANZA REGIONALE e l’ ALLEGATO1 su le prescrizioni da adottare nelle attività economiche elencate sopra