ATTENZIONE : il distanziamento  su i mezzi di trasporto pubblici è stato ripristinato da un ordinanza del Ministro della Salute del 1 Agosto che annula quanto disposto da questa ordinanza su l’argomento

Nuova ordinanza regionale che reca disposizioni su la gestione dell’emergenza da covid-19 sul territorio lombardo valida dal 1 Agosto fino al 10 Settembre

Le principali novità riguardano il trasporto pubblico: Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati, disposizioni per il trasporto scolastico, nuove disposizioni per i mezzi pubblici, possono essere occupati tutti i posti a sedere ed una certa percentuale di quelli in piedi. Un aggiornamento su le funzioni religiose. Permangono l’uso della mascherina all’aperto se non si può garantire la distanza almeno di un metro, la misurazione delle temperatura su i luoghi di lavoro e fortemente raccomandata, la misurazione della temperatura a chi entra in luoghi pubblici come ristoranti ed uffici.

inoltre l’allegato 1 all’ordinanza conferma alcune linee guida per la riapertura delle attività economiche e ne aggiorna altre: 

  • Piscine
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

Per i mezzi di trasporto pubblico  subentra la deroga al distanziamento di un metro pur rimanendo l’obbligo di indossare mascherina o indumento che copra naso e bocca :

1. per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

2. per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

3. per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

4. per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti per i quali il mezzo è omologato;

5. per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;

6. per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

7. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

8. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi per i quali il mezzo è omologato;

9. per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.